Il contratto speciale di investimento


Il 16 luglio 2015, con il Decreto del Governo russo n. 708, adottato in forza della Legge russa n. 488-FZ del 31 dicembre 2014 “Sulla politica industriale nella Federazione Russa”, è stata resa nota la bozza finale del c.d. “Contratto Speciale di Investimento” da impiegarsi con riguardo a una serie di settori industriali (comprese le macchine, la metallurgia, industria leggera, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, assistenza sanitaria ed elettronica).

Il Contratto Speciale di Investimento (“CSI”) è un particolare accordo stipulato per un periodo di massimo dieci anni, in base al quale una o più autorità pubbliche federali, regionali e/o locali si impegnano a garantire a un investitore determinate agevolazioni di varia natura al fine (i) della creazione di nuovi impianti produttivi; (ii) dell’aggiornamento/modernizzazione di impianti esistenti; (iii) dello sviluppo di impianti di produzione di prodotti per i quali non sono disponibili sostituti in Russia.

All’investitore (persona giuridica russa), che deve impegnarsi a effettuare un investimento di un determinato importo per tutta la durata dell'accordo, è in sostanza garantita un’imposizione fiscale agevolata e invariabile lungo tutta la durata del CSI. Inoltre, mediante la stipulazione di CSI è anche eventualmente possibile ottenere: (i) la formalizzazione dell’ottenimento di finanziamenti a tassi di interesse agevolati da parte, ad es, del Fondo di sviluppo dell’industria appositamente istituito; (ii) la formalizzazione dell’ottenimento di sussidi; (iii) la formalizzazione dell’ottenimento dello status di sole supplier; (iv) la sicura determinazione del Paese di origine delle merci.

Va ricordato che la versione finale della bozza di CSI non indica alcuna tipologia di incentivi specifici che possono essere forniti a un investitore da parte dell’autorità. Essi, al contrario, vanno concordati/negoziati caso per caso da ciascun investitore, a seconda dei termini e delle condizioni dell'investimento proposto. Allo stato attuale, il solo fatto di stipulare un apposito CSI non garantisce alcun regime fiscale e doganale speciale all’investitore e pertanto ha senso considerare questo tipo di accordo solo se opportunamente combinato con altri strumenti di “agevolazione” (ad es., un accordo di investimento regionale o un accordo sulla realizzazione di attività in una ZES, le zone economiche speciali in cui gli investitori esteri ottengono privilegi fiscali e di altro tipo).


Aree tematiche


Infrastrutture (49)
Commercio (49)
Investimenti diretti (56)
Aspetti geopolitici (35)


Area geografiche


Italia (48)
Cina (77)
Russia (7)
Europa (53)
Asia (40)

Area riservata


Username

Password